LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 5-08-2003
REGIONE TOSCANA

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 34
del 13 agosto 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39  

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 5

(Inserimento dell’articolo 4 bis alla l.r. 52/1999)
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 52/1999 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
(Attività edilizia libera)
1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere 
edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo 
che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia 
comunale:
a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti 
dall’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che 
non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori 
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che 
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne 
al centro edificato.”.

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