LEGGE REGIONALE N. 43 DEL
5-08-2003
|
|
Indice:
|
|
|
|
Il Consiglio
Regionale ha approvato |
|
ARTICOLO 5 (Inserimento dell’articolo 4 bis alla l.r. 52/1999) 1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 52/1999 è inserito il seguente: “Art. 4 bis (Attività edilizia libera) 1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale: a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera a); b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.”. |
Indice Toscana